Nota esplicativa sulla fattura elettronica
Data di ultimo aggiornamento: 28/02/2024
Fatturazione elettronica
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione e il successivo Decreto Legge 24 aprile 2014. n.66 ha anticipato al 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica nei confronti degli Enti locali.
In ottemperanza a tale disposizione questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture emesse in forma cartacea in data successiva al 30 marzo 2015.
In particolare si illustra di seguito uno scadenziario con indicazione delle competenze dei fornitori e dell’Ente:
Data | Fornitore | Comune |
Precedente al 31 marzo 2015 | Emette fatture cartacee | Riceve, processa e paga fatture cartacee |
Successivo al 30 marzo 2015 | Emette esclusivamente fatture elettroniche | Riceve, processa e paga fatture elettroniche |
Precedente al 30 giugno 2015 | Riceve, processa e paga fatture cartacee solo se emesse prima del 31 marzo 2015. Rifiuta fatture cartacee emesse con data 31 marzo 2015 o successive. |
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Successivo al 29 giugno 2015 | Emette esclusivamente fatture elettroniche | Riceve, processa e paga fatture elettroniche Processa e paga fatture cartacee emesse prima del 31 marzo 2015 purché consegnate al protocollo generale prima del 30 giugno 2015 Rifiuta fatture cartacee anche se emesse prima del 31.03.2015 |
Ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche la normativa ha previsto che ciascun Ente provveda ad identificare un Codice Univoco Ufficio che ciascun fornitore dovrà obbligatoriamente indicare della fattura elettronica.
In assenza di tale codice il Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, non potrebbe recapitare correttamente la fattura elettronica all’Ente destinatario.
Il Codice Univoco Ufficio da indicare obbligatoriamente in tutte le fatture elettroniche destinate al Comune di Cuglieri è il seguente: UFY9OZ
Il suddetto Codice Univoco Ufficio deve essere inserito nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.4 denominato CodiceDestinatario.
Inoltre ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:
- il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- il codice unico di progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche.
Al fine di facilitare la predisposizione della fattura elettronica (il cui formato è descritto nell’allegato A al decreto ministeriale n. 55/2013 e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio”) e il successivo trattamento da parte dell’Ente, si evidenzia l’obbligatorietà che vengano compilati anche i seguenti elementi del tracciato:
- 2.2.1.15 (RiferimentoAmministrazione), con la seguente indicazione: Servizio __________________;
- 2.2.1.16 (AltriDatiGestionali):
- 2.2.1.16.1 con la seguente indicazione: Impegno di spesa
- 2.2.1.16.2 con la seguente informazione: n. ______/_____ (eventuale sub ____).
Il rispetto delle indicazioni sopra esposte contribuirà all’accelerazione dell’iter procedurale volto alla liquidazione delle fatture.