Il comma 816 dell'art. 1 della legge 160/2019 ha previsto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato “canone unico” in sostituzione di:
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
- imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
- canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari
- e il canone per l'occupazione del suolo pubblico, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone è comprensivo di qualunque ulteriore canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
La lettera a) del comma 1 suddetto recita che a causa del protrarsi dello stato di emergenza proroga dal 31 marzo al 30 giugno 2021 l’esenzione dal versamento. Il beneficio fiscale riguarda:
- le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione);
- le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l’esercizio dell’attività di mercato.
La lettera b) invece proroga ulteriormente dal 31 marzo 2021 al 31 dicembre 2021 le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento di pose in opera temporanea di strutture amovibili.