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Il procedimento interdittivo e quello prescrittivo non possono essere assimilabili, avendo scopi diversi.
Il provvedimento prescrittivo si pone all’interno del procedimento SUAP e viene emanato quando, pur non essendovi una vera e propria difformità del progetto dalle norme vigenti, vi sia comunque la necessità di effettuare piccoli adeguamenti e modifiche all’intervento presentato. Il provvedimento prescrittivo pone condizioni o dà indicazioni all’impresa perché l’intervento sia pienamente conforme alla norma tutelata dall’ente che emana il provvedimento.
Il provvedimento interdittivo è un atto mediante il quale l’amministrazione vieta l’avvio o la prosecuzione dell’intervento in quanto riscontra la difformità rispetto ad una norma sulla quale l’ente che emana il provvedimento esercita i controlli di competenza. Si emette un provvedimento interdittivo quando la situazione non è sanabile con integrazioni o modifiche non sostanziali. Come tale il provvedimento interdittivo deve essere
inteso come atto finale di un procedimento autonomo, avviato su iniziativa d’ufficio a seguito delle verifiche sulla DUAAP, ma svincolato dal procedimento SUAP. In questo senso la competenza all’emanazione dell’atto non spetta al SUAP ma all’ente o ufficio competente a compiere le verifiche e ad intervenire sulla specifica materia. Può essere emesso in qualsiasi momento e deve essere comunicato al SUAP e all’interessato.
Quanto alla competenza all’emanazione dell’atto, negli enti locali essa è in capo al dirigente secondo la ripartizione delle materie propria del singolo ente. Ciò non toglie che questi, secondo le normali regole della Legge 241/90, potrà assegnare ad altri la responsabilità del procedimento.